Sei aumenti periodici del 2,50% nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (Cons. Stato n. 9928 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano le anzianità previste dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha efficacia decadenziale, perché nessuna previsione normativa espressa collega a esso l’estinzione del diritto: il rispetto del termine serve solo a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici del 2,50%, non si prescrive dalla cessazione dal servizio. Il termine di prescrizione previsto dall’art. 20, secondo comma, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il destinatario può percepire l’errore. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale fondate sugli artt. 3, 38 e 81 Cost., trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari.
Il Fatto
Gli appellati, già appartenenti alla Polizia di Stato, erano stati collocati in congedo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Con ricorso al TAR Campania hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici del 2,50% previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il TAR ha accolto la domanda. L’INPS ha proposto appello, deducendo la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno, l’intervenuta prescrizione quinquennale dalla cessazione dal servizio, l’insussistenza del beneficio e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d, cod. proc. amm., la motivazione della propria sentenza n. 8344/2025, con la quale le stesse questioni sono state di recente riesaminate e approfondite.
Sulla prima censura, la Sezione esclude che il termine del 30 giugno integri una decadenza. L’orientamento consolidato non ravvisa alcun effetto estintivo del diritto, che non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa (Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 17.04.2024). Il termine opera sul piano della decorrenza del collocamento a riposo, non su quello della titolarità del beneficio.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio conferma che il termine non decorre dalla cessazione dal servizio: solo dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4898 del 10.08.2018). Il Collegio condivide tale indirizzo e non ritiene di rimettere la questione all’Adunanza plenaria.
Sulla spettanza del beneficio, la Sezione richiama le considerazioni già espresse in sede consultiva e giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. II, n. 2988 del 23.03.2023; n. 10520 del 05.12.2023; n. 10823 e n. 10810 del 14.12.2023; n. 9997 e n. 10353 del 30.11.2023; n. 2831 del 20.03.2023; n. 2760 del 16.03.2023), confermate dal precedente n. 8344/2025.
Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate: la delimitazione della platea dei beneficiari di prestazioni sociali e dei trattamenti pensionistici appartiene alla discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciarne effetti e destinatari (Corte cost. n. 169 del 2023; n. 8 del 2023; n. 148 del 2017). L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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