Nessuna decadenza per domanda di congedo e aumenti periodici nella buonuscita (Cons. Stato n. 9927 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in congedo non ha natura decadenziale: in mancanza di espressa previsione normativa non è configurabile alcun effetto estintivo del diritto. Il rispetto del termine è funzionale solo a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il beneficio dei sei aumenti periodici del 2,50% spetta al personale della Polizia di Stato collocato in congedo dopo i 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile, e va incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale fondate sugli artt. 3, 38 e 81 Cost., trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari. Il rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata è correttamente disposto dal giudice di prime cure.

Il Fatto

Gli appellati, già in servizio nella Polizia di Stato, erano stati collocati in congedo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Hanno chiesto al TAR Friuli Venezia Giulia l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il TAR ha accolto la domanda, ritenendo che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 operi solo ai fini del trattamento pensionistico, che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sia stato abrogato dal d.lgs. n. 66/2010 e che l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 renda applicabile la norma alle Forze di Polizia a ordinamento militare. Ha inoltre escluso la natura decadenziale del termine del 30 giugno. L’INPS ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello, richiamando la recente sentenza n. 8344/2025 della Sezione, alla cui ampia motivazione rimanda ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm..

Sul primo motivo, relativo all’asserita decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno, il Collegio ribadisce l’orientamento già espresso da Cons. Stato, Sez. II, n. 3492/2024: non è ravvisabile alcun effetto estintivo del diritto in mancanza di una previsione normativa espressa. Il rispetto del termine serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Sulla spettanza del beneficio, la Sezione conferma la giurisprudenza richiamata dal TAR e recepisce le considerazioni già svolte in numerosi precedenti della Sezione II, tra cui le pronunce n. 2988/2023, n. 10520/2023, n. 10823/2023 e n. 9997/2023.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 38 e 81 Cost., il Collegio le reputa manifestamente infondate: la delimitazione della platea dei beneficiari di prestazioni sociali e dei trattamenti pensionistici rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a bilanciarne gli effetti e i destinatari (richiamate Corte cost. n. 169/2023, n. 8/2023 e n. 148/2017).

Sul quarto motivo, concernente il rimborso del contributo unificato, il Consiglio ritiene la doglianza infondata: la liquidazione giudiziale delle spese è funzionale a verificare che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto quanto richiesto, e il TAR si è correttamente limitato a disporre il rimborso dell’importo versato. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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