Trascrizioni della persona offesa e accertamento penale dopo la prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 40063 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la registrazione delle conversazioni effettuate dalla persona offesa va valutata in concreto dal giudice di merito, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie; ove tali elementi risultino confermati da altre fonti di prova, la richiesta difensiva di perizia è superflua. Nel giudizio di cassazione, dopo l’estinzione del reato per prescrizione, la corte territoriale non si limita a prendere atto della causa estintiva, ma valuta il compendio probatorio ai fini della eventuale assoluzione nel merito, restando compatibile con l’art. 578 cod. proc. pen. la lettura costituzionalmente orientata che consente tale esito. La provvisionale assegnata con condanna generica al risarcimento non è impugnabile per cassazione, perché per sua natura insuscettibile di passare in giudicato.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, li ha assolti dal reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha dichiarato estinto per prescrizione il residuo addebito di truffa e ha ridotto a 35.000 euro la provvisionale disposta in favore della parte civile, quale parte del danno patrimoniale di cui si è ritenuta raggiunta la prova.

Le difese affidano i ricorsi a motivi diversi: mancata ammissione della perizia fonica sulla paternità della voce registrata dalla persona offesa; vizio di motivazione sulla autenticità della prova fonica; erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. per aver confermato la condanna civile in costanza di prescrizione; nullità per l’acquisizione di atti di indagine non depositati; vizio di motivazione sulla misura della provvisionale.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte ricorda che la necessità di acquisire il supporto contenente la registrazione va valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni. Il giudice di merito ha fatto riferimento a fonti di prova convergenti — dichiarazioni dei prossimi congiunti, testimonianze, documentazione delle numerosissime telefonate — e al contenuto della perizia trascrittiva, coerente con gli accadimenti narrati. Correttamente, quindi, fu ritenuto superfluo l’accertamento tecnico richiesto dalla difesa.

Il principio è ricondotto a Sez. 5, n. 2658 del 2021, citata nel testo, cui si affiancano pronunce successive. La prova documentale non inficia il giudizio di attendibilità del narrato dichiarativo.

Sul terzo motivo, la Corte esclude che la corte territoriale si sia limitata a prendere atto della causa estintiva: essa ha valutato il compendio probatorio per verificare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. I principi delle Sezioni Unite “Tettamanti”, richiamati nella sentenza, risultano compatibili con la lettura dell’art. 578 cod. proc. pen. espressa dalla Consulta nella sentenza n. 182 del 2021, come confermato dalle Sezioni Unite “Calpitano” (Sez. U, n. 36208 del 28.03.2024, Rv. 286880).

Il diniego di rinnovazione istruttoria è quindi sorretto da motivazione congrua, anche con riguardo all’esame dell’imputata e ai testi non risentiti. La doglianza sul diritto al risarcimento in costanza di truffa in re illicita è dichiarata inammissibile, perché andava proposta entro i termini dell’art. 80 cod. proc. pen.

Quanto al secondo ricorso, la Corte esclude la nullità per il tardivo deposito di atti di indagine, ricondotto al regime dell’inutilizzabilità e non della nullità della richiesta di rinvio a giudizio, spostando il tema sulla rinnovazione istruttoria, motivatamente negata. La censura sulla provvisionale è inammissibile, perché il provvedimento che assegna una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 2019). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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