Truffa SMS con bonifico autorizzato dal cliente esclude responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 4700 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al D. Lgs. n. 11/2010. L’intermediario è pertanto esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile a suo carico una responsabilità oggettiva. Resta possibile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. La forma della truffa, anche sofisticata, non rileva quando l’operazione sia stata materialmente posta in essere dal cliente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un SMS apparentemente proveniente dall’intermediario, che lo avvisava di un bonifico in corso di € 4.950,00 e lo invitava a contattare un numero telefonico per disconoscerlo. Seguendo una catena di chiamate, l’interlocutore si presentava come operatore dell’istituto e poi come agente della Polizia Postale, inducendolo a recarsi in filiale e a disporre personalmente un bonifico di € 14.500,00 per “mettere in sicurezza” i risparmi e collaborare a un’indagine.

Il cliente eseguiva il pagamento allo sportello, sempre in linea telefonica e senza avvisare il personale. Accortosi della truffa, presentava denuncia e il modulo di disconoscimento, riscontrato negativamente dall’intermediario. Chiedeva quindi il rimborso integrale, invocando la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e protezione del cliente e l’art. 1176 cod. civ.; in subordine, il riconoscimento di una responsabilità concorrente. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità per intervenuta autorizzazione e, nel merito, l’infondatezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico e documentato: l’operazione è stata eseguita direttamente dal cliente, che ha personalmente disposto il pagamento presso lo sportello seguendo le istruzioni del frodatore. Da qui la qualificazione decisiva: l’operazione è autorizzata, con conseguente esclusione dell’ambito applicativo della disciplina sulle operazioni non autorizzate.

Ne deriva che non rilevano i profili di sofisticatezza della truffa via SMS o telefonica, né è necessario il vaglio della colpa grave del cliente. L’intermediario non deve provare l’autenticazione e non risponde a titolo oggettivo. L’indagine si sposta allora sulla condotta del PSP, per verificare se sussista un apporto causale alla frode secondo il diritto comune.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi e indica alcune ipotesi sintomatiche di responsabilità concorrente: la mancata disponibilità del numero verde del PSP, che impedisca all’utente di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode in operazioni indotte dal raggiro. Nel caso concreto, però, l’intermediario ha allegato di aver informato il cliente sui rischi di truffa e di aver ottenuto la sottoscrizione della distinta.

Quanto alla Verification of Payee introdotta dal Regolamento (UE) 2024/886, efficace dal 9 ottobre 2025, il bonifico del 03/12/2025 vi era soggetto. Il Collegio esclude tuttavia rimproveri: il bonifico è stato voluto dal cliente e l’IBAN fornito corrispondeva al beneficiario. Non emergono indici di anomalia ai sensi del D.M. 112/2007, non risultano superamenti di plafond né evidenze sul blocco del conto o sulla procedura avanti l’A.G. Il ricorso è dunque rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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