Truffa online e bonifici autorizzati escludono rimborso PSD2 senza colpa della banca (ABF Collegio di Milano n. 3816 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita integralmente dal pagatore mediante l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la transazione è autorizzata. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal D.lgs. n. 11/2010. Rientrano in tale fattispecie le operazioni disposte dal pagatore sotto la guida del frodatore, anche le cosiddette operazioni “sotto detettatura”, pur in assenza di piena consapevolezza della reale natura del pagamento. Esclusa la disciplina di favore, resta la verifica secondo il diritto comune della colpa grave del cliente e di una eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario. Il ricorso è inammissibile nel merito quando il cliente abbia agito con colpa grave e non emergano indici di frode non rilevati dalla banca.

Il Fatto

Il ricorrente, nel settembre 2025, individuava su un social network alcuni post pubblicitari relativi a gruppi di investimento. Dopo avervi aderito, veniva invitata a scaricare applicazioni collegate che fornivano informazioni in tempo reale sull’andamento di borsa. Da novembre 2025 iniziava a effettuare diverse operazioni di investimento tramite bonifico verso i conti indicati dalle app, cui seguivano ulteriori movimenti in criptovalute.

Resasi conto della truffa, tentava di abbandonare i gruppi, i cui gestori pretendevano ulteriori somme. Il 14/12/2025 presentava denuncia e il 19/12/2025 inviava reclamo all’intermediario, che riscontrava negativamente. Chiedeva quindi il rimborso di € 25.274,00, l’esibizione della registrazione della telefonata del 15/12/2025 e la condanna dell’intermediario alla restituzione del contributo e al risarcimento. L’intermediario eccepiva la natura confessoria delle dichiarazioni della ricorrente e chiedeva il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie come una richiesta di rimborso di nove operazioni fraudolente eseguite personalmente dalla parte tra il 24/10/2025 e il 25/11/2025. È pacifico che le operazioni siano state disposte direttamente dalla ricorrente, vittima di un raggiro, seguendo le istruzioni del frodatore dopo aver aderito a gruppi di investimento individuati sui social.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, quando il pagatore inserisce la disposizione e tutti i fattori di autenticazione la transazione è autorizzata. Non si applica quindi il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate della PSD2 e del D.lgs. n. 11/2010. In questa categoria rientrano le operazioni effettuate sotto la guida del frodatore, anche senza piena consapevolezza della reale natura della transazione.

Accertata l’inapplicabilità della disciplina di particolare favore dettata dall’art. 10, D.lgs. n. 11/2010, il Collegio verifica comunque la colpa grave della ricorrente e l’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune. Individua tre ipotesi rilevanti: mancata disponibilità del numero verde del PSP; mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; mancato rilievo di indici di frode quando il blocco avrebbe reso il cliente consapevole della natura delle operazioni.

Nel caso concreto la dinamica della frode è ricostruita come adesione volontaria a gruppi social, scaricamento di applicazioni per consigli finanziari e alimentazione delle operazioni con bonifici verso società collegate ai trader. L’intermediario rilevava che la ricorrente, pur consapevole del raggiro, non aveva richiesto il recall dei bonifici né segnalato tempestivamente l’accaduto, sporgendo denuncia oltre un mese dopo le prime operazioni.

Il Collegio osserva che i bonifici sono stati eseguiti in un periodo in cui erano efficaci le disposizioni sulla Verification of Payee (VoP). Il Regolamento (UE) 2024/886 ha introdotto dal 09/10/2025 l’obbligo di verifica in tempo reale della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario, consentendo al disponente di confermare l’operazione solo dopo aver visualizzato l’esito. Ne segue che la ricorrente era consapevole delle operazioni autorizzate e del beneficiario. Il Collegio constata quindi la colpa grave della parte e l’assenza di responsabilità dell’intermediario, richiamando il proprio precedente decisione n. 432/2023, e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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