Correzione del decreto di liquidazione delle spese: le spese vanno poste in favore dell’Erario in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 3 n. 6543 del 19.03.2026)
In sede di correzione di errore materiale ex art. 287 e 391-bis cod. proc. civ., la Corte di Cassazione precisa che, ove la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali liquidate a carico della parte soccombente devono essere poste in favore dell’Erario e non della parte ammessa al beneficio.