Necessario il richiamo inequivoco alla domiciliazione nell’atto di appello (Cass. pen. Sez. 4 n. 3342 del 28.01.2026)
È inammissibile l’appello che non rechi, unitamente all’atto, una dichiarazione o elezione di domicilio né contenga un richiamo chiaro, specifico e immediatamente individuale a precedenti dichiarazioni, come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis.