Applicazione della ragione più liquida all’esame dell’inammissibilità del motivo sulla causalità (Cass. civ. Sez. 3 n. 3662 del 17.02.2026)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito sub specie di violazione dell’art. 2697 c.c., essendo la violazione di tale norma configurabile solo nell’ipotesi di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era onerata.