La motivazione apparente viola l’obbligo costituzionale e determina la nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 3653 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, imposta dagli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., è meramente apparente quando risulta del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o perché perplessa e obiettivamente incomprensibile. La motivazione che non dia contezza delle circostanze di fatto da cui il giudice ha desunto la sussistenza del caso fortuito, limitandosi all’enunciazione astratta di principi giuridici, integra una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Incombe sulla parte che eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve di impugnazione, l’onere di provarne il momento di decorrenza, producendo la copia autentica della sentenza notificata con la relata di notificazione; la mancata produzione determina l’inesistenza della notifica e impedisce il decorso del termine breve.
Il Fatto
Un ciclista, mentre percorreva in mountain bike una strada comunale, impattava contro il tronco di un albero che ostruiva la carreggiata, riportando lesioni gravi. Il danneggiato conveniva in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni, ma il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che la condotta del ciclista integrasse gli estremi del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del Comune quale custode. Avverso tale sentenza il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, rilevando che l’impugnazione era stata proposta nel termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Il giudice di legittimità ha precisato che, secondo il principio affermato da Cass. n. 25062 del 2016, la parte che eccepisce la tardività dell’impugnazione ha l’onere di provare la data di notifica della sentenza, producendone la copia autentica con la relata; la mancata produzione determina l’inesistenza della notifica.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7074 del 2017 e di Cass. n. 22598 del 2018, ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il difetto di motivazione è deducibile solo quando questa sia totalmente mancante o meramente apparente. La motivazione apparente integra una nullità processuale rilevabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata dedicava alla fattispecie concreta non più di dieci righe, senza alcun effettivo riferimento allo stato dei luoghi, alla velocità tenuta dal ciclista o alla possibilità di evitare l’impatto. La Corte territoriale non aveva indicato da quali circostanze di fatto avesse desunto la condotta non adeguata del danneggiato, nonostante l’istruttoria fosse stata ridotta alla sola documentazione fotografica, senza assumere prove costituende.
La Corte ha infine escluso che la sentenza potesse considerarsi motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, poiché il richiamo a «ulteriori profili di autoresponsabilità» non era specifico né adeguato, in contrasto con il principio delle Sezioni Unite n. 642 del 2015 e di Cass. n. 16504 del 2019. Accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché renda una motivazione effettiva.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.