Prova testimoniale ammissibile su lacune del contratto e sindacato limitato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 3699 del 18.02.2026)
La prova testimoniale è ammissibile quando ha ad oggetto circostanze non risultanti dal documento, perché in tal caso è esclusa ogni possibilità di contrasto con il contenuto dello stesso. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.