La conversione del contratto a termine non nega lo ius variandi del datore di lavoro e il rifiuto del lavoratore integra insubordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1640 del 25.01.2026)
La Corte di Cassazione chiarisce che la conversione giudiziale del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato non preclude al datore di lavoro l’esercizio dello ius variandi, purché le nuove mansioni siano coerenti con l’inquadramento. Il rifiuto del lavoratore di ottemperare a un ordine legittimo, se attuato con modalità gravemente insubordinate, legittima il licenziamento per giusta causa.