L’imposta unica sulle scommesse è dovuta dal bookmaker estero che opera in Italia tramite CTD (Cass. civ. Sez. 5 n. 1613 del 24.01.2026)
Il bookmaker estero privo di concessione che raccoglie scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati è soggetto passivo dell’imposta unica; la solidarietà con il CTD è paritetica e l’accertamento induttivo ex art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014 è legittimo.