Inammissibile il ricorso per difetto di interesse sopravvenuto dopo la rinuncia alla pretesa erariale (Cass. civ. Sez. 5 n. 294 del 07.01.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando, a seguito della rinuncia alle pretese erariali restitutorie da parte del Commissario Straordinario, l’amministrazione finanziaria manifesti disinteresse all’esito del giudizio, non fornendo le informazioni richieste sullo stato della pretesa, con conseguente difetto di interesse.