Regolamento di competenza inammissibile avverso ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 273 del 06.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento necessario di competenza non è proponibile avverso un’ordinanza collegiale resa ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., atteso che tale mezzo è esperibile soltanto contro i provvedimenti che decidono sulla competenza, mentre il reclamo cautelare ha natura diversa. È altresì inammissibile il regolamento quando la contestazione non riguardi una questione di competenza tecnicamente intesa, bensì la mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, ancorché nella questione sia coinvolto anche il giudice dell’esecuzione. Tali principi trovano applicazione anche quando il provvedimento impugnato sia stato emesso in relazione a un decreto di carattere meramente amministrativo, privo di contenuto decisorio.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice designato per la trattazione, con decreto reso inaudita altera parte, trasmetteva gli atti al Presidente di sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni, ritenendo la proposta opposizione prematura rispetto all’avvio dell’azione esecutiva.
Avverso tale decreto, il contribuente proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Il Tribunale di Messina dichiarava il reclamo inammissibile, osservando che detto mezzo non è proponibile avverso un decreto emesso inaudita altera parte e che, comunque, il provvedimento impugnato aveva valenza meramente amministrativa, essendo funzionale all’iscrizione al ruolo e alla designazione del giudice. Il contribuente proponeva quindi regolamento necessario di competenza avverso tale ordinanza, chiedendo dichiararsi la competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile per plurime ragioni, fermandosi alle più evidenti. In primo luogo, ha richiamato il principio per cui il regolamento di competenza non è di per sé proponibile avverso un’ordinanza collegiale resa ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., richiamando le Sezioni Unite n. 16091 del 2009. Tale strumento, infatti, è esperibile soltanto avverso i provvedimenti che abbiano statuito sulla competenza, mentre il provvedimento impugnato era stato emesso in relazione a un decreto di carattere meramente amministrativo, quale quello di gestione dei procedimenti giurisdizionali da parte del presidente di sezione.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che ciò di cui il ricorrente si lamentava non atteneva a una questione di competenza tecnicamente intesa, bensì a una mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio. Ha precisato che tale qualificazione vale anche quando nella questione sia coinvolto il giudice dell’esecuzione, richiamando la giurisprudenza di Cass. n. 24139 del 2014. La contestazione relativa all’individuazione del giudice competente all’interno del medesimo ufficio non integra, infatti, una questione di competenza in senso proprio.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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