Il motivo di ricorso direttamente fattuale è inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 269 del 06.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inadeguatezza della diligenza professionale del notaio, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., si risolve in una valutazione fattuale della condotta tenuta nel caso concreto. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo la violazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., censuri la sentenza di merito perché avrebbe “disapplicato” la regola di diligenza, laddove il giudice abbia invece compiuto un’accertata valutazione delle circostanze del caso, pervenendo a un esito diverso da quello invocato dal ricorrente. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo che, sotto la specie del vizio di motivazione, veicoli una richiesta di rivisitazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, non essendo consentito al ricorrente sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso l’inadempimento degli obblighi professionali di un notaio. Questi era stato chiamato a rispondere del danno subito da una banca per l’omesso accertamento, in sede di stipula di un atto di compravendita, della natura demaniale di un immobile oggetto di garanzia, circostanza che aveva determinato l’estinzione della procedura esecutiva promossa dal creditore.
La società ricorrente contestava la decisione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1176, secondo comma, e 1218 cod. civ., per avere il giudice d’appello illegittimamente disapplicato gli obblighi di diligenza professionale gravanti sul notaio; con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato il presupposto di fatto alla base della propria decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi congiuntamente, per la loro sostanziale sovrapponibilità, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha precisato che la censura, ancorché formalmente qualificata come violazione di legge, era nella sostanza diretta a contestare la valutazione fattuale compiuta dalla Corte d’appello. Il giudice territoriale, infatti, aveva correttamente richiamato la giurisprudenza in materia di obblighi notarili, per poi compiere una valutazione fattuale della situazione concreta, considerata la peculiarità delle condizioni del luogo. Tale accertamento non poteva essere rivalutato in sede di legittimità, essendo la censura ictu oculi inammissibile perché direttamente fattuale, in linea con il principio delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza, pur formalmente incentrata sul vizio di motivazione, era anch’essa volta a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, muovendo dal “travisato presupposto ed accertamento di fatto” che la società ricorrente assumeva essere alla base della decisione impugnata. Anche in questo caso, la Corte ha escluso la ricorribilità in cassazione di una simile censura, trattandosi di una richiesta di rivisitazione del merito che avrebbe dovuto essere veicolata, semmai, nel giudizio di appello.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso