Integrazione del contraddittorio ordinata d’ufficio per i controinteressati non identificati (TAR Calabria n. 197/2026)
In materia di concorsi pubblici, quando l’atto impugnato lede la posizione di soggetti non identificabili tramite i dati disponibili, il giudice amministrativo ordina l’integrazione del contraddittorio, ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di fornire i dati anagrafici dei controinteressati.