Autotutela su SCIA oltre i termini: annullamento illegittimo senza falsa rappresentazione (TAR Campania n. 5014/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi su una SCIA è subordinato al rispetto del termine di dodici mesi di cui all’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/1990, termine che può essere superato solo in presenza di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’interessato, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione. Tale deroga richiede che la falsità sia espressamente prospettata e motivata nel provvedimento. L’annullamento adottato in carenza di tali presupposti è illegittimo per violazione dei termini e per difetto di istruttoria e motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento del 09.12.2024 con cui il Comune comunicava l’annullamento del silenzio assenso formatosi su due SCIA presentate nel 2021 e nel 2022 e su una CILA superbonus del 2022, nonché l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate. Le segnalazioni riguardavano interventi di frazionamento, modifiche interne, cambio di destinazione d’uso e realizzazione di nuovi locali. Il provvedimento faceva riferimento all’annullamento ex art. 21 nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, prospettando una falsa rappresentazione della pratica edilizia, senza però indicare specifiche false dichiarazioni.
Il Comune non si costituiva in giudizio. Con ordinanza cautelare il Collegio ordinava la produzione del provvedimento impugnato e la regolarizzazione del ricorso; successivamente disponeva la sospensione dell’atto, rilevando il mancato supporto motivazionale in riferimento alle fattispecie di falsa rappresentazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR conferma la decisione cautelare. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato richiama astrattamente la falsa rappresentazione della pratica edilizia, ma in nessun punto riporta una situazione concreta di falsità o di false dichiarazioni del ricorrente. Si fa invece generico riferimento alla violazione della normativa edilizia e urbanistica e alla c.d. legge Tognoli, affermando che le opere non sarebbero conformi alla disciplina vigente e gli immobili non sarebbero legittimi.
Il Collegio evidenzia che l’amministrazione ha annullato due SCIA presentate nel 2021 e nel 2022 a distanza di circa tre anni, superando sia il termine breve di 30 giorni di cui all’art. 19 l. n. 241/1990 sia quello di dodici mesi di cui all’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela. La deroga al termine ordinario prevista dal comma 2-bis non opera, poiché la falsa rappresentazione non è stata neppure prospettata in concreto.
La doglianza è fondata anche sotto il profilo del difetto di motivazione: il potere di autotutela risulta esercitato senza alcun supporto motivazionale. Il ricorso viene pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna del Comune alle spese di lite.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.