Carenza di legittimazione e periculum in mora: rigettata la cautela per l’associazione (TAR Puglia n. 136 del 27.03.2026)
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare proposta da un’associazione, ritenendo che essa non possa far valere in giudizio i diritti di soggetti terzi e che, con riferimento alla propria sfera giuridica, manchi l’allegazione della gravità e irreparabilità del pregiudizio.