Valutazioni caratteristiche massime nelle annualità rilevanti escludono il periculum in mora (TAR Puglia Ordinanza n. 134 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento lesivo non può essere accolta in assenza del periculum in mora, requisito distinto e autonomo rispetto al fumus boni iuris. Tale presupposto deve ritenersi insussistente quando le valutazioni caratteristiche riferite alle annualità rilevanti per la partecipazione a una procedura concorsuale corrispondano al livello massimo, atteso che in tale evenienza l’eventuale pregiudizio derivante dall’impugnato riformulato rapporto informativo non presenta il carattere di gravità e irreparabilità che giustifica la tutela interinale. La delibazione propria della fase cautelare impone al giudice di verificare la sussistenza attuale e concreta del pregiudizio allegato, non potendo la sola prospettazione della illegittimità degli atti impugnati supplire alla carenza del requisito cautelare.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato impugnava davanti al TAR Puglia i nuovi rapporti informativi per gli anni dal 2018 al 2022, riformulati dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8079 del 17.10.2025, che ne aveva dichiarato la nullità. Il ricorrente lamentava che nei nuovi atti fossero stati attribuiti punteggi in pejus, con illegittimità derivata per gli anni successivi al primo, e chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura richiesta. La decisione si è concentrata sul requisito del periculum in mora, ritenendolo assente nel caso di specie.
Il Collegio ha osservato che il ricorrente sta partecipando a un concorso per vicecommissario, procedura per la quale rilevano le valutazioni caratteristiche di un arco temporale definito. Avendo accertato che le valutazioni caratteristiche delle annualità considerate per quella procedura concorsuale corrispondono al livello massimo, ha escluso che dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile.
La valutazione delle annualità rilevanti per il concorso, essendo già al massimo livello, priva di attualità il dedotto pregiudizio, rendendo la domanda cautelare non assistita dal necessario requisito. Ne consegue il rigetto dell’istanza, con compensazione delle spese della fase in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della stessa.
Nota della Redazione
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