Informazione antimafia interdittiva e termini non perentori: il quadro indiziario prevale sulle difese procedimentali (TAR Puglia n. 435 del 02.04.2026)
L’informazione antimafia interdittiva è legittima quando il quadro indiziario, ancorché fondato su vicende di soggetti dimessi, denoti contiguità con consorterie mafiose. I termini procedimentali non sono perentori, e la clausola risolutiva ex art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 opera ex lege.