Attenuante per collaborazione nel reato di stupefacenti e informazioni utili (Cass. pen. n. 11350/2026)
Ai fini dell’attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, è sufficiente che l’imputato fornisca informazioni concrete e oggettivamente idonee a individuare i responsabili, anche se le indagini non si concludono con un arresto.