Occultamento parziale scritture contabili e ricostruzione del reddito (Cass. pen. n. 11296/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili), si tratta di un reato di pericolo concreto. L’occultamento parziale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione integra la fattispecie solo se determina un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito o del volume di affari, non essendo sufficiente la mera omissione esibitoria di un singolo atto quando il suo contenuto sia già noto all’Amministrazione finanziaria attraverso altre fonti (nella specie, la registrazione di un atto pubblico di compravendita). Il giudice è tenuto a verificare in concreto se, nonostante l’occultamento, gli elementi per la ricostruzione del reddito fossero già nella disponibilità dell’Erario, atteso che la finalità della norma è reprimere condotte che minano la trasparenza fiscale, non già sanzionare ogni inadempimento formale.
Il Fatto
L’imputato, legale rappresentante di una società, è stato condannato dal Tribunale di Bari e dalla Corte d’appello di Bari per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere occultato e/o distrutto le scritture contabili e i documenti di obbligatoria conservazione. La contestazione si riferiva, in particolare, alla mancata esibizione, nel corso di una verifica fiscale del 9 ottobre 2018, del contratto di compravendita di un immobile, stipulato per atto pubblico il 25 febbraio 2015, il cui corrispettivo (euro 155.000,00) non risultava dichiarato ai fini IVA e IRES.
La difesa ha dedotto, con l’appello, la genericità del capo di imputazione e il travisamento del verbale di verifica, rilevando che l’atto di compravendita, essendo stato stipulato per atto pubblico, era già noto all’Amministrazione finanziaria attraverso la registrazione, e che quindi l’omessa esibizione non aveva impedito la ricostruzione del reddito. La Corte d’appello ha confermato la condanna, ritenendo sussistente il reato per il solo fatto della mancata esibizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla genericità del capo di imputazione, osservando che l’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, nel punire l’occultamento o la distruzione “in tutto o in parte” delle scritture contabili o dei documenti di obbligatoria conservazione, rimanda alle disposizioni che ne impongono la tenuta, senza che sia necessaria una più dettagliata puntualizzazione nel capo di imputazione, essendo consentito all’imputato dimostrare l’insussistenza della condotta ovvero che la documentazione non era soggetta a obbligo di conservazione.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio per cui il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è un reato di pericolo concreto, finalizzato a reprimere condotte che minano la trasparenza fiscale, e che l’occultamento parziale delle scritture contabili integra la fattispecie solo quando determini un “rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito”. La Corte ha osservato che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva trascurato di verificare se l’atto di compravendita, essendo stato stipulato per atto pubblico, fosse già stato portato a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso la registrazione, e se quindi gli elementi per la ricostruzione del reddito fossero già nella disponibilità dell’Erario, circostanza che avrebbe reso in concreto non pregiudicata la ricostruzione del reddito, nonostante la mancata esibizione. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per un nuovo esame, alla luce del principio che il giudice deve accertare in concreto la sussistenza del pericolo per la trasparenza fiscale, non potendosi desumere dalla mera omissione esibitoria di un singolo atto, quando il suo contenuto sia già noto all’Erario.
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Nota della Redazione
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