Gestione patrimoniale e informazione attiva non derogabile (Cass. civ. n. 9530/2026)
La rinuncia al preventivo assenso nel contratto di gestione patrimoniale non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi attivi e passivi ex art. 21 TUF.
La rinuncia al preventivo assenso nel contratto di gestione patrimoniale non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi attivi e passivi ex art. 21 TUF.
L’investitore che allega l’inadempimento degli obblighi di appropriatezza deve specificare le singole operazioni; questioni di nullità non dedotte in merito sono inammissibili in cassazione.
Il contratto quadro di intermediazione finanziaria con firma apocrifa di uno dei coniugi è nullo per difetto di forma; la nullità travolge tutti gli ordini di investimento eseguiti in sua esecuzione.
L’intermediario deve provare l’assolvimento degli obblighi informativi; l’ordinanza istruttoria che anticipa valutazioni di merito non ha natura di sentenza.
Il disconoscimento della sottoscrizione è tardivo se non alla prima udienza; la banca assolve all’onere informativo con documentazione adeguata e conforme.
La responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del promotore finanziario prescinde dalla nullità del contratto quadro per difetto di forma.
L’eccezione di prescrizione implica la contestazione implicita degli atti interruttivi; l’intermediario deve fornire informazioni specifiche sui rischi del titolo.
La prova dell’abuso di informazioni privilegiate può essere fornita per presunzioni semplici; la sanzione va rimodulata alla luce della retroattività in mitius ex Corte Cost. n. 63/2019; la confisca è limitata al profitto dopo Corte Cost. n. 112/2019.
Gli amministratori non esecutivi di banche sono responsabili per omissioni nei prospetti informativi se non si attivano per acquisire conoscenza; le sanzioni ex art. 190 TUF non hanno natura penale e il ne bis in idem non opera per condotte omissive distinte.
La prova dell’abuso di informazioni privilegiate può fondarsi su presunzioni; il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico, e non vige il divieto di doppia presunzione.
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