Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che esonera l’intermediario dal preventivo assenso del cliente per singole operazioni in gestione patrimoniale non implica rinuncia all’informazione attiva e passiva ex art. 21 TUF e Reg. Consob n. 11522/1998. Il gestore è tenuto a un comportamento diligente per tutta la durata del rapporto e a fornire informazioni specifiche sulla natura e sui rischi dei titoli, nonché a monitorare l’andamento degli investimenti. L’omessa prova dell’adempimento degli obblighi informativi determina una presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno, salva prova contraria dell’intermediario.
Il Fatto
Gli investitori promossero giudizio nei confronti della banca per la risoluzione dei contratti di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, eseguiti nell’ambito di un rapporto di gestione patrimoniale, deducendo la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’Appello di Bari, riformando la decisione, dichiarò risolti i singoli ordini di investimento per grave inadempimento della banca, condannandola alla restituzione del capitale investito. La banca ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la rinuncia al preventivo assenso, prevista dal contratto-quadro, esonerasse la stessa dall’obbligo di fornire informazioni attive sui singoli acquisti, e contestando la ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi tre motivi. Ha chiarito che la clausola di deroga all’assenso preventivo, inserita nel contratto di gestione patrimoniale, non può essere interpretata come rinuncia all’informazione attiva. L’obbligo informativo ex art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998 è di diretta derivazione legale e persiste anche in presenza di una gestione discrezionale, atteso che la libertà operativa del gestore è funzionale all’interesse del cliente e deve esercitarsi nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza. La Corte ha rilevato che l’informazione può essere resa anche contestualmente o successivamente all’acquisto, ma non può mancare del tutto.
Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, la Suprema Corte ha ribadito che, una volta accertata la carenza informativa, grava sull’intermediario l’onere di provare il corretto adempimento degli obblighi e, eventualmente, l’insussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno, secondo la consolidata presunzione legale. La Corte di appello aveva congruamente motivato sulla base di specifici accertamenti fattuali: la mancata produzione del documento sui rischi generali, la genericità delle informazioni raccolte sulla profilatura e l’assenza di notizie sulla propensione al rischio del cliente.
In ordine al quarto motivo, la Cassazione ha confermato la sussistenza di un obbligo informativo continuativo, desumibile dall’adesione della banca al Regolamento “Patti Chiari”. Tale vincolo pattizio impone all’intermediario di monitorare costantemente il rischio dei titoli e di informare tempestivamente il cliente su variazioni significative, consentendogli di adottare scelte di disinvestimento. La Corte ha richiamato il principio per cui il gestore è tenuto a valutare, per tutta la durata del rapporto, se il mantenimento dei titoli in portafoglio sia conforme alla linea di investimento e agli obblighi gravanti sul gestore.
Implicazioni Pratiche
Onere probatorio dell’intermediario: L’avvocato dell’investitore deve insistere sulla prova contraria a carico della banca: in caso di contestazione degli obblighi informativi, spetta all’intermediario dimostrare di aver fornito informazioni specifiche e non generiche, e di aver correttamente profilato il cliente; la mancata produzione della documentazione probatoria (es. documento sui rischi, schede di profilatura dettagliate) si risolve in un deficit probatorio a suo danno.
Deroga all’assenso e informazione attiva: La clausola di rinuncia al preventivo assenso non deve essere intesa come una “delega in bianco”; l’avvocato deve eccepire che tale deroga non incide sugli obblighi informativi attivi, e che il gestore è comunque tenuto a informare il cliente sulla natura, rischi e caratteristiche di ciascun titolo acquistato, anche se l’operazione è eseguita in autonomia.
Obbligo di monitoraggio e Patti Chiari: In presenza di adesione al Regolamento “Patti Chiari”, l’avvocato può fondare la domanda anche sull’obbligo continuativo di informare il cliente circa l’aggravamento del rischio dei titoli in portafoglio; la violazione di tale obbligo integra un autonomo inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione e del risarcimento, indipendentemente dalla violazione degli obblighi informativi iniziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Gli amministratori non esecutivi di banche sono responsabili per omissioni nei prospetti informativi se non si attivano per acquisire conoscenza; le sanzioni ex art. 190 TUF non hanno natura penale e il ne bis in idem non opera per condotte omissive distinte.
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La prova dell’abuso di informazioni privilegiate può fondarsi su presunzioni globali; la rimodulazione della sanzione dopo lo jus superveniens va effettuata entro la nuova cornice edittale.
L’intermediario deve provare l’assolvimento degli obblighi informativi; l’ordinanza istruttoria che anticipa valutazioni di merito non ha natura di sentenza.
La violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) TUF da parte di esponenti aziendali integra un illecito amministrativo di pericolo, non richiedendo la prova di un danno concreto.