Valutazione globale degli indizi nella prova presuntiva di insider trading (Cass. civ. Sez. 2, n. 11036/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis TUF, la prova per presunzioni è ammissibile e richiede una valutazione globale degli indizi, secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., non potendo il giudice limitarsi a un esame atomistico dei singoli elementi. Non sussiste un divieto di doppia presunzione, potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Il Fatto
La Consob irrogò a Franco Bertolini, Responsabile Affari Fiscali Italia di Italcementi, una sanzione amministrativa di € 100.000 e l’interdizione per dieci mesi per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF). La contestazione riguardava il possesso e la trasmissione dell’informazione privilegiata concernente il progetto di cessione del 45% del capitale di Italcementi da Italmobiliare a HeidelbergCement, con conseguente OPA obbligatoria. Secondo la Consob, Bertolini aveva condiviso l’informazione con Roberto Franzè, procuratore di Tressel Overseas S.A., il quale l’aveva trasmessa a Carmine Rotondaro, che il 28 luglio aveva acquistato per conto di detta società 500.000 azioni Italcementi al prezzo medio di € 6,546933 per un controvalore di € 3.273.466,50. La Corte d’Appello di Brescia accolse l’opposizione di Bertolini, ritenendo insufficienti gli elementi indiziari. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto tutti i sei motivi di ricorso, ritenendo la sentenza della Corte d’appello viziata da una valutazione atomistica dei singoli indizi. La Corte territoriale si era dilungata nella ricerca di giustificazioni alternative delle circostanze emerse in istruttoria, negando a ciascuna di esse una concreta valenza indiziaria, senza scrutinarne la significatività alla luce dell’intero contesto probatorio e omettendo di valutare tutte le evidenze processuali potenzialmente munite di valenza presuntiva.
La Cassazione ha richiamato il principio per cui, in materia di abuso di informazioni privilegiate, la prova presuntiva è non solo ammissibile ma spesso l’unico mezzo di accertamento, data la difficoltà di rinvenire prove dirette. Il giudice di merito, nel valutare gli indizi, deve operare una selezione degli elementi rilevanti e successivamente una valutazione complessiva di tutti gli indizi per verificare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia idonea a dimostrare l’illecito. La qualità rivestita dai soggetti, la circolazione dell’informazione negli ambienti di lavoro prima della pubblicità, la tempistica dei contatti e dell’acquisto azionario, e l’anomalia degli investimenti rispetto al passato erano elementi che non andavano valutati isolatamente, ma nel loro complesso.
La Corte ha inoltre escluso l’esistenza di un divieto di doppia presunzione, ribadendo che il fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, purché il ragionamento presuntivo rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame che tenga conto del principio della valutazione globale degli indizi.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione globale degli indizi: L’avvocato che difende l’incolpato in un procedimento per insider trading deve contestare la valutazione atomistica degli indizi, insistendo sulla necessità che il giudice operi una sintesi complessiva di tutti gli elementi, anche se singolarmente non decisivi; la Cassazione censura le pronunce che negano valore indiziario ai singoli elementi senza valutarli nel loro complesso.
- Inammissibilità del divieto di doppia presunzione: In sede di opposizione, l’avvocato dell’incolpato non può eccepire un preteso divieto di doppia presunzione; la Cassazione chiarisce che non esiste tale divieto e che una catena di presunzioni è ammissibile, purché ciascuna presunzione rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Onere di allegazione e prova della Consob: L’avvocato dell’incolpato deve insistere sulla necessità che la Consob fornisca elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e che il giudice di merito esplichi adeguatamente il percorso logico che lo ha condotto a ritenere sussistenti (o insussistenti) i requisiti della prova presuntiva; la mera negazione del valore indiziario senza un’analisi complessiva integra un vizio di motivazione censurabile in cassazione.
Nota della Redazione
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