Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis TUF, la prova presuntiva è ammissibile e spesso l’unica praticabile, richiedendosi indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. La valutazione degli indizi e la loro idoneità a fondare il ragionamento presuntivo è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata. La sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, dichiarando incostituzionale la deroga alla retroattività in mitius di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015, impone al giudice del rinvio di verificare se la sanzione irrogata debba essere rideterminata secondo il trattamento più favorevole. La confisca di cui all’art. 187-sexies TUF è legittima solo per il profitto, non anche per i beni utilizzati per commettere l’illecito, dopo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte Cost. n. 112/2019.
Il Fatto
La Consob, all’esito di un’indagine unitaria coinvolgente ventuno investitori, accertò che un gruppo di soggetti, tra loro collegati per parentela, amicizia o lavoro, aveva acquistato azioni di diverse società (Havas, Cobra, Poltrona Frau, Impregilo, Marcolin, Buongiorno, Benetton Group) in prossimità dell’annuncio di OPA o OPS, utilizzando informazioni privilegiate. L’indagine individuò come fonti dell’informazione Riccardo Sangiorgi, collaboratore dello studio Legance, advisor di Dacomo per l’OPA su Buongiorno. La Consob irrogò sanzioni amministrative a tutti i ventuno soggetti, tra cui l’odierno ricorrente, per abuso di informazioni privilegiate. Il ricorrente propose opposizione avanti alla Corte d’Appello di Napoli, che confermò la delibera sanzionatoria. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dei termini di prescrizione e di contestazione, l’erroneo utilizzo del ragionamento presuntivo, e la mancata applicazione del principio di retroattività in mitius e della disciplina della confisca alla luce degli interventi della Corte Costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto i primi tre motivi di ricorso e accolto il quarto, dichiarando cessata la materia del contendere sul quinto. Quanto al primo motivo (prescrizione), la Corte ha ritenuto infondata la censura, confermando che il termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981 si calcola dalla data di commissione dell’illecito e si interrompe con la ricezione della lettera di contestazione; nel caso di specie, la ricezione del 30 marzo 2017 era tempestiva rispetto agli acquisti del 30 marzo 2012. Il secondo motivo (termine di 180 giorni per la contestazione) è stato rigettato, ritenendo la Corte d’appello aver adeguatamente motivato la necessità di acquisire gli atti delle indagini penali, trasmessi il 23 febbraio 2017, per completare il quadro istruttorio unitario coinvolgente tutti gli incolpati.
Il terzo motivo (ammissibilità e validità della prova presuntiva) è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ribadito che la prova dell’abuso di informazioni privilegiate può essere fornita per presunzioni semplici, essendo spesso l’unico mezzo di prova praticabile. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito deve operare una valutazione analitica degli elementi indiziari, scartando quelli privi di rilevanza, e successivamente una valutazione complessiva per verificarne la concordanza e la gravità. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva valorizzato plurimi elementi indiziari (amicizia stretta tra il ricorrente e Germano Urgeghe, quest’ultimo a sua volta collegato a Tomassini e Sangiorgi; il ruolo di Sangiorgi come collaboratore dello studio Legance, advisor dell’OPA; le dichiarazioni di Bosi, Cecchini e Maldese; gli intensi contatti telefonici nel periodo rilevante; le analoghe tempistiche e modalità di acquisto dei titoli), ritenendoli gravi, precisi e concordanti. La valutazione complessiva di tali elementi è stata giudicata congruamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo (sanzione e retroattività in mitius) è stato accolto. La Corte ha tenuto conto della sentenza Corte Cost. n. 63/2019, che ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività in mitius prevista dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015. Poiché la sanzione per abuso di informazioni privilegiate ha natura sostanzialmente penale, deve applicarsi il trattamento più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72/2015. La Corte ha cassato la sentenza sul punto, rinviando alla Corte d’Appello di Napoli affinché verifichi in concreto se la sanzione irrogata debba essere rimodulata alla luce della nuova cornice edittale più favorevole, anche se la sanzione originariamente inflitta si colloca entro i minimi edittali. Il quinto motivo (confisca) è stato dichiarato cessato, avendo la Consob, in autotutela, annullato parzialmente la delibera sanzionatoria limitando la confisca al solo profitto, conformemente alla sentenza Corte Cost. n. 112/2019.
Implicazioni Pratiche
Contestazione della prova presuntiva: L’avvocato che difende l’incolpato in un procedimento Consob per abuso di informazioni privilegiate deve contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma non può limitarsi a censurare la mancanza di prove dirette; deve dimostrare che il giudice di merito ha violato i criteri legali di formazione della prova presuntiva (es. valutazione atomica dei singoli indizi senza sintesi, o mancata esclusione di quelli irrilevanti), poiché la Cassazione non riesamina il merito della valutazione indiziaria se congruamente motivata.
Eccezione di retroattività in mitius: In sede di opposizione avanti alla Corte d’Appello, e anche in Cassazione, l’avvocato deve eccepire l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 63/2019, chiedendo la rimodulazione della sanzione anche se essa si colloca entro i nuovi minimi edittali, poiché il giudice del rinvio deve verificare la proporzionalità in concreto.
Limitazione della confisca al profitto: L’avvocato deve eccepire che la confisca disposta ex art. 187-sexies TUF è legittima solo per il profitto dell’illecito, non anche per i beni utilizzati per commetterlo, in applicazione della sentenza Corte Cost. n. 112/2019; se la Consob non ha già provveduto in autotutela, va richiesto l’annullamento parziale della delibera su tale capo.
Nota della Redazione
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La Cassazione conferma la legittimità della prova per presunzioni e la decorrenza del termine di decadenza dalla conclusione delle indagini; l’assoluzione dell’insider primario non esclude la responsabilità secondaria.
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