L’esito positivo del controllo giudiziario non può essere ignorato nel riesame dell’informativa antimafia (TAR Calabria n. 1546 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È escluso ogni automatismo nell’applicazione delle misure interdittive antimafia, neppure in presenza di condanne definitive per i delitti “spia” di cui all’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, dovendo sempre essere dimostrato in concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa. L’esito positivo del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non implica di per sé la neutralizzazione del condizionamento mafioso, ma non può essere ignorato dall’autorità prefettizia in sede di riesame della determinazione antimafia. È pertanto illegittima l’informativa che, nel ribadire la misura interdittiva dopo l’esito positivo del controllo, si basi su una lettura dei contatti tra impresa e criminalità organizzata meramente reiterativa di quella già posta a fondamento della precedente informazione, senza corredarla di elementi nuovi o senza evidenziare il “quid pluris” in termini di condizionamento non colto in sede di controllo giudiziario. Le determinazioni di recesso dai contratti pubblici adottate ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in conseguenza di un’informativa poi annullata sono meramente attuative e vanno anch’esse annullate.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Vibo Valentia il 23.12.2022, fondata sulle contestazioni penali a carico dell’amministratore unico. L’impresa era stata in precedenza ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, chiusosi con esito positivo. Con un secondo ricorso, proposto dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Veneto, la società aveva avversato le determinazioni con cui il Comune di Lavagno aveva disposto il recesso dai contratti per la realizzazione del nuovo polo scolastico, conseguente all’informativa, chiedendo l’escussione delle polizze fideiussorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso l’informativa, ritenendo fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria. La Prefettura aveva ribadito la misura interdittiva sulla scorta degli stessi elementi già posti a fondamento della precedente informativa del 2017, ignorando radicalmente l’esito positivo del controllo giudiziario e le sopravvenienze medio tempore intervenute, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione che aveva escluso il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude ogni automatismo interdittivo, richiedendo la dimostrazione in concreto del pericolo di infiltrazione mafiosa, con un sindacato giurisdizionale che valuta la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza della prognosi inferenziale (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8644; 5 settembre 2019, n. 6105).
Quanto al valore dell’esito positivo del controllo giudiziario, il Tribunale ha evidenziato come l’attestazione dell’elisione del tentativo di infiltrazione giunga all’esito di un rigoroso percorso di verifica condotto dall’amministratore giudiziario e sottoposto al vaglio del giudice penale. In tale quadro, il Prefetto, secondo la logica della c.d. prevenzione collaborativa, deve tenere conto del periodo di controllo giudiziario (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578).
Il provvedimento che ribadisce l’interdizione dopo l’esito positivo del controllo risulta illegittimo se si fonda su una lettura reiterativa dei contatti tra impresa e criminalità, senza elementi nuovi né indicazione del “quid pluris” in termini di condizionamento mafioso non adeguatamente colto dal Tribunale della prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1275).
All’illegittimità dell’informativa consegue l’annullamento delle determinazioni comunali di recesso, meramente attuative del provvedimento caducato. Il collegio ha accolto entrambi i ricorsi, annullando i provvedimenti impugnati salvo il riesercizio del potere amministrativo, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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