Diniego di conversione del permesso stagionale: obbligo di corrispondenza con il preavviso di rigetto (TAR Calabria n. 473 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento amministrativo, se l’amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento finale non può fondarsi su motivazioni totalmente nuove, non riconducibili alle ragioni indicate nell’atto endoprocedimentale. È richiesta una almeno parziale sovrapposizione tra le considerazioni espresse nel preavviso e quelle poste a base della decisione conclusiva, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di precisare e integrare le proprie posizioni giuridiche. La violazione di tale obbligo di corrispondenza integra il requisito del fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare, il cui periculum in mora è ravvisabile nella situazione di clandestinità in cui viene a trovarsi il lavoratore straniero in seguito al diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Cosenza – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, deducendo profili di illegittimità connessi alla motivazione dell’atto e alla mancata valutazione della documentazione prodotta, tra cui quella relativa all’idoneità alloggiativa. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente richiamato il principio per cui, nel procedimento amministrativo, non è necessaria una completa identità tra il preavviso di rigetto e la decisione finale, né una corrispondenza dettagliata del loro contenuto, potendo l’amministrazione precisare meglio le proprie posizioni giuridiche in sede di decisione conclusiva.
Tuttavia, il Collegio ha evidenziato che non è consentito fondare il diniego definitivo su motivazioni totalmente nuove, non desumibili dall’atto endoprocedimentale. Sul punto, la giurisprudenza richiede che sussista una almeno parziale sovrapposizione tra le considerazioni espresse nel preavviso di rigetto e quelle della decisione finale, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 312, citato in motivazione.
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha osservato che non vi era corrispondenza tra il contenuto del preavviso di rigetto e le ragioni poste a base del diniego conclusivo, configurandosi pertanto il vizio denunciato dal ricorrente. Tale difetto motivazionale ha integrato il requisito del fumus boni iuris, ritenuto sussistente dal Collegio.
Quanto al periculum in mora, lo stesso è stato individuato nella situazione di clandestinità in cui viene a trovarsi il lavoratore straniero in conseguenza del diniego di conversione del titolo di soggiorno, situazione che determina un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della decisione di merito.
Il TAR ha pertanto ritenuto che la tutela cautelare potesse essere soddisfatta mediante l’ordine di riesame impartito all’amministrazione, da effettuarsi tenendo conto anche della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa depositata in giudizio dal ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di fase e la fissazione dell’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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