Esclusione da gara PNRR: questioni rimesse al merito, cautelare senza sospensione (TAR Calabria n. 462 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora non richiede necessariamente una pronuncia di sospensione, quando le questioni di diritto sollevate dal ricorrente presentino profili di complessità che impongono l’approfondimento proprio della fase di merito. La tutela interinale può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., in attesa della quale non sussistono i presupposti per incidere sull’efficacia degli atti impugnati, pur nel necessario contemperamento dei contrapposti interessi.
Il Fatto
Una società, in qualità di capogruppo-mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha impugnato l’esclusione da una procedura di affidamento in concessione per interventi di efficientamento energetico, finanziati con fondi PNRR e da realizzare tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023. L’impugnazione, integrata da motivi aggiunti, era diretta contro il verbale di gara che disponeva l’esclusione, la successiva comunicazione, il provvedimento di approvazione dei verbali e di aggiudicazione in favore di un’altra società, nonché numerosi atti presupposti e connessi, inclusa l’attivazione del soccorso istruttorio e il parere reso dal supporto tecnico-amministrativo per le procedure PNRR, di cui la ricorrente dichiarava di non conoscere il contenuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha esaminato la domanda di sospensione presentata in via incidentale, soffermandosi preliminarmente sulla propria giurisdizione e competenza. Il Collegio ha quindi valutato l’opportunità di una pronuncia interinale, ritenendo che le questioni poste nella controversia debbano essere affrontate con l’approfondimento proprio della fase di merito.
Tale conclusione deriva dalla complessità delle censure prospettate dalla ricorrente, che coinvolgono la legittimità del procedimento di esclusione e la correttezza dell’aggiudicazione. Il Collegio ha rilevato che le ragioni cautelari rappresentate dalla parte ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la decisione del merito della causa, piuttosto che mediante l’adozione di misure cautelari che inciderebbero sull’efficacia degli atti impugnati già in questa fase.
Di conseguenza, pur non sussistendo i presupposti per emanare una misura di sospensione, il Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., in una data ravvicinata. Questa soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi, assicurando una definizione celere della controversia senza anticipare nel giudizio cautelare la decisione su questioni che richiedono una più ampia cognizione.
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Nota della Redazione
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