Daspo urbano: natura preventiva e criterio del più probabile che non (TAR Calabria n. 1632 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, cd. daspo urbano, di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, può essere legittimamente adottato nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per i reati ivi indicati, senza che sia necessaria una condanna penale o un provvedimento di arresto o di fermo. La misura, avente natura preventiva e cautelare e non sanzionatoria, può fondarsi sulla notizia di reato quando da essa possa derivare un pericolo per la sicurezza, secondo il criterio del “più probabile che non”, non applicandosi il canone probatorio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” proprio del giudizio penale. La valutazione di proporzionalità della durata e dell’estensione territoriale del divieto deve essere condotta alla luce della gravità dell’episodio, della pericolosità sociale dell’interessato e della connessione delle aree interdette con il contesto in cui è avvenuto l’evento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva imposto il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, con riferimento ad alcune aree della movida estiva della provincia.
Il provvedimento era stato adottato all’esito di una comunicazione di notizia di reato, da cui risultava il deferimento del ricorrente per il reato di rissa. Il ricorrente contestava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, la violazione del principio di proporzionalità sia in relazione alla durata sia all’estensione territoriale del divieto, nonché il travisamento dei fatti per non essere egli soggetto attivo della rissa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando distintamente i motivi di censura. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento non deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, per le esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva della misura.
In relazione all’assenza dei presupposti, la Corte ha chiarito che il daspo urbano può essere imposto nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per i reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento. La notizia di reato per il reato di rissa rappresenta pertanto il presupposto giuridico per l’adozione del divieto, non essendo richiesta alcuna condanna penale o misura cautelare personale.
Sulla durata massima di due anni del divieto, il Collegio ha ritenuto la misura proporzionata, considerata la gravità dell’episodio, la natura violenta della condotta e la circostanza che il ricorrente risultava coinvolto in un episodio simile nel 2019, con deferimento per lesioni personali.
Con riferimento al travisamento dei fatti, il TAR ha precisato che il daspo urbano è una misura di natura preventiva e cautelare, per cui non si applica il canone probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio” richiesto per la condanna penale, bensì il criterio del “più probabile che non”. La notizia di reato costituisce elemento sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità sociale, essendo il ricorrente stato identificato tra i partecipanti attivi alla rissa.
Infine, in ordine all’estensione territoriale del divieto, il Collegio ha escluso una violazione del principio di proporzionalità, risultando le aree interdette tutte comprese nella medesima frazione del comune e interessate dalla movida estiva, con evidente connessione con il luogo in cui si era verificata la rissa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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