Curatela fallimentare responsabile per i rifiuti presenti nel compendio aziendale (TAR Abruzzo n. 578 del 07.08.2026)
Il TAR Abruzzo conferma che la responsabilità della Curatela fallimentare per la rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 prescinde dalla proprietà dell’area e dall’accertamento di dolo o colpa, fondandosi sulla detenzione dei beni acquisiti alla massa attiva.