Contributi pubblici e revoca per inadempimento del beneficiario: la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 6 del 07.01.2026)
Le controversie concernenti il ritiro di un contributo pubblico, fondate sul successivo inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti con la concessione e non su vizi di legittimità del provvedimento concessorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo.