Reiterazione delle violazioni e sospensione dell’attività di intrattenimento: la sanzione accessoria non richiede la definitività della prima contestazione (TAR Abruzzo n. 406 del 11.06.2026)
In caso di reiterazione di violazioni amministrative, l’Amministrazione deve applicare la sanzione accessoria prevista per la seconda violazione, senza necessità di previa applicazione di quella intermedia né di attendere la definitività del primo accertamento.