Previdenza complementare per i dipendenti pubblici: carenza di legittimazione ad agire del singolo (TAR Abruzzo n. 390 del 04.06.2026)
La domanda risarcitoria del singolo dipendente pubblico per la mancata attivazione della previdenza complementare è inammissibile, poiché la materia è rimessa alla contrattazione collettiva e le posizioni individuali sono soltanto indirette e riflesse.