Carenza di periculum in mora invocabile d’ufficio e rigetto dell’istanza cautelare per mancata allegazione del pregiudizio concreto (TAR Puglia n. 216 del 14.05.2026)
L’ordinanza cautelare deve essere sorretta da una concreta e specifica allegazione del periculum in mora: in mancanza, l’istanza è respinta per carenza di un presupposto indefettibile della tutela cautelare, rilevabile anche d’ufficio dal giudice amministrativo.