Inammissibile il concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato (Cass. civ. Sez. I n. 20141 del 16.06.2026)
La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.