Errore anagrafico nell’intestazione: correzione senza effetti sul contenuto decisorio (Cass. pen. Sez. I n. 31811/2026)
L’erronea indicazione di un dato anagrafico nell’intestazione della sentenza costituisce errore materiale quando la rettifica non incide sul contenuto decisorio. La correzione è disposta ai sensi degli artt. 625-bis e 130 cod. proc. pen.