Appello cautelare del PM: inapplicabili i requisiti dell’ordinanza genetica (Cass. pen. Sez. III n. 31810/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appello cautelare del pubblico ministero contro il diniego della misura, l’ordinanza con cui il tribunale del riesame applica la cautela non è soggetta, a pena di nullità, ai requisiti dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., perché l’art. 310 cod. proc. pen. non li richiama e le finalità difensive sono già assicurate dal contraddittorio camerale. La conoscenza della richiesta e la possibilità di difendersi escludono la necessità di riprodurre la contestazione. Il ribaltamento del diniego non richiede una motivazione rafforzata, ma un confronto critico con la decisione riformata. In cassazione non è consentita una diversa lettura degli elementi, salvo violazione di legge o manifesta illogicità.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta cautelare nei confronti di due indagati per indebita compensazione di crediti inesistenti, contestata ai sensi degli artt. 48 cod. pen. e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il pubblico ministero aveva proposto appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., producendo ulteriori risultanze investigative. Il tribunale del riesame aveva accolto il gravame e applicato, per dodici mesi, due misure interdittive connesse alle rispettive attività professionale e imprenditoriale.
I ricorrenti avevano dedotto la nullità dell’ordinanza per omessa descrizione del fatto, l’assenza del dolo e dei gravi indizi, il superamento dei limiti del devolutum e il difetto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Contestavano anche l’adeguatezza e la durata massima delle interdizioni. La Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. La descrizione sommaria del fatto tutela l’indagato rispetto a una misura adottata senza previo contraddittorio, salvo l’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.. Nell’appello cautelare, invece, l’interessato conosce la richiesta e può difendersi in udienza. La soluzione trova conferma nelle Sezioni Unite n. 17274 del 2020 e nella Sez. III n. 2926 del 2026.
Quanto alla gravità indiziaria, il tribunale aveva distinto i controlli formali effettuati sui modelli di compensazione dalla verifica sostanziale dell’esistenza dei crediti. Le risultanze investigative escludevano che l’ufficio finanziario avesse fornito rassicurazioni sulla loro genuinità. Il giudice cautelare aveva inoltre desunto il dolo dalla consapevole omissione, verso le società cessionarie, di informazioni essenziali sulla falsità dei crediti. La motivazione risultava logica e coerente.
Le censure difensive sollecitavano, quindi, una nuova valutazione del materiale investigativo, estranea al sindacato di legittimità secondo le Sezioni Unite n. 11 del 2000. Il ribaltamento del diniego cautelare richiede un confronto critico con le ragioni del primo giudice, non una motivazione rafforzata. Tale confronto era stato svolto analiticamente. Inoltre, l’appello del pubblico ministero devolve la verifica di tutte le condizioni della misura e consente di valorizzare ogni elemento ricavabile dagli atti posti a fondamento della richiesta.
Anche il pericolo di reiterazione era stato motivato in conformità all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., considerando modalità delle condotte, competenze professionali e possibilità di reperire altre società. Le interdizioni erano adeguate perché gli illeciti si erano realizzati esclusivamente nell’attività professionale o imprenditoriale. La durata massima rispettava l’art. 308, comma 2, cod. proc. pen., essendo giustificata dall’intensità del dolo, dall’entità del danno e dai ruoli concretamente svolti. La prognosi negativa sulla sospensione condizionale restava assorbita nell’accertato rischio di recidiva.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria deve curare gli adempimenti previsti dall’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
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