Azione revocatoria ordinaria: credito non accertato e prova presuntiva (Cass. civ. Sez. III n. 20205 del 18.07.2025)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito quale presupposto della domanda non richiede accertamento pieno ed esecutivo: è sufficiente che la pretesa non appaia prima facie pretestuosa e risulti probabile, coerentemente con la funzione cautelare dell’istituto.