Autismo, illegittima l’esclusiva ai soli centri accreditati nel PDTA regionale (TAR Campania n. 2183 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale che riserva in via esclusiva l’attuazione degli interventi abilitativi e riabilitativi per i disturbi dello spettro autistico alle Aziende Sanitarie Locali, ovvero in alternativa ai soli centri accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, è illegittimo. Una siffatta preclusione non trova base giuridica nella normativa primaria e secondaria di riferimento, che non contempla alcuna esclusiva in favore delle strutture accreditate. La disciplina richiamata dall’Amministrazione, letta nel suo complesso, è volta a superare un deficit di servizio pubblico e non esclude il ruolo dei soggetti privati del terzo settore, purché coordinati e inseriti nella programmazione pubblica. La clausola di esclusiva contrasta con l’art. 3, l. n. 134 del 2015 e con l’art. 118 Cost., che valorizza il principio di sussidiarietà orizzontale.

Il Fatto

Le ricorrenti sono società cooperative e associazioni no profit che erogano trattamenti riabilitativi a persone affette da autismo, operando attraverso una rete integrata di servizi per la presa in carico del paziente e della famiglia. Esse hanno impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 131 del 31 marzo 2021, con cui la Regione Campania ha approvato il PDTA per i soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva.

Il ricorso articolava quattro motivi: la fissazione di un monte ore massimo per fascia d’età in violazione dell’individualizzazione del percorso; la carenza di istruttoria sul fabbisogno e sulla continuità dell’assistenza; l’impraticabilità del trattamento ABA per effetto della quantificazione oraria; l’attribuzione in via esclusiva degli interventi alle ASL o ai centri accreditati. Si costituiva la Regione per resistere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse sui primi tre motivi. Nelle more del giudizio la Regione ha adottato la D.G.R.C. n. 42 del 31 gennaio 2024, che ha sostituito il monte orario precostituito con una valutazione clinica del caso specifico resa dal Nucleo Operativo territoriale. Il ricorso è pertanto improcedibile in parte qua.

È rimasto vivo l’interesse sul quarto motivo. La Regione ha confermato che il PDTA assegna in via esclusiva gli interventi abilitativi e riabilitativi alle ASL o, in alternativa, ai centri accreditati con il SSR, invocando a sostegno il DCA n. 45 del 21 maggio 2015 e la successiva programmazione dei tetti di spesa.

Il Tribunale ha ritenuto che tale esclusiva non trovi fondamento nella disciplina richiamata dalla stessa Amministrazione. Il DCA n. 45/2015 mira a superare un grave deficit di servizio pubblico, non a precludere l’apporto dei privati. La l. n. 134 del 2015 colloca diagnosi, cura e trattamento individualizzato nei livelli essenziali di assistenza e prevede, tra gli obiettivi regionali, la disponibilità di strutture pubbliche e private con competenze specifiche. Il d.p.c.m. n. 68 del 12 gennaio 2017 privilegia gli interventi che favoriscono la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio.

Neppure il DCA n. 93 del 2019 esclude l’apporto di operatori privati selezionati nell’ambito dei possibili interventi assistenziali. Manca dunque la base giuridica idonea a giustificare la ragionevolezza del limite. Il Collegio ha richiamato, sia pure in via di obiter dictum, Cons. Stato, sez. III, n. 2129 del 23 marzo 2022, secondo cui nella metodica ABA le prestazioni prevalentemente sanitarie sono scorporabili da quelle socio-educative, soltanto le prime potendo essere affidate in esclusiva ai centri accreditati.

Il motivo è stato accolto nei limiti indicati, con annullamento della delibera in parte qua e salve le rideterminazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha precisato che resta doveroso inquadrare l’apporto dei privati in una cornice che ne assicuri il coordinamento e l’unitarietà del progetto di cura, facente capo alla struttura pubblica. Spese compensate per la particolarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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