Accesso agli atti e sopravvenuto difetto di interesse per conclusione del procedimento (TAR Puglia n. 517 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per accesso agli atti amministrativi è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il procedimento nel quale la documentazione richiesta doveva essere utilizzata si è concluso con il rilascio del titolo autorizzativo richiesto. L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche fino al passaggio in decisione della controversia. L’interesse all’accesso non può essere integrato in giudizio con ragioni non esplicitate nella istanza procedimentale, perché verrebbero alterate le garanzie partecipative poste a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa. Il sopravvenuto difetto di interesse ha valore assorbente sulle ulteriori censure.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lesina, aveva chiesto al Comune di San Paolo di Civitate copia della PAS e della DILA presentate dalla controinteressata. La richiesta si fondava sulla necessità di controdedurre alle osservazioni che la controinteressata aveva depositato nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, avviato dalla dante causa della ricorrente.
Il Comune ha respinto l’istanza con nota del 25.9.2023, dopo il maturare del termine di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. La controinteressata si è costituita eccependo l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controinteressata. La Regione Puglia ha concluso il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nel cui ambito erano state presentate le osservazioni oggetto della richiesta di accesso, rilasciando l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
L’autorizzazione unica comprende, all’art. 6, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture connesse, con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su terreni della controinteressata. Da qui la conseguenza che l’istanza di accesso, motivata con l’interesse alla conclusione positiva del procedimento, risulta priva di interesse.
Nessuna utilità concreta la ricorrente potrebbe trarre dagli atti richiesti, dal momento che il titolo autorizzativo ha già definito il procedimento e apposto il vincolo al quale la ricorrente mirava. Il Collegio dichiara perciò il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non vale a sostenere l’interesse il richiamo, contenuto nel ricorso, alla promozione di eventuali azioni a tutela degli accordi sottoscritti con la controinteressata. Di tali azioni non si fa menzione nell’istanza di accesso e le stesse sono prospettate in modo del tutto ipotetico. Non è possibile integrare in sede giurisdizionale la motivazione dell’interesse che aveva condotto alla presentazione dell’istanza, perché sarebbero alterate le garanzie partecipative poste a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa.
Il sopravvenuto difetto di interesse assume valore assorbente sulle ulteriori censure. Il Collegio ribadisce che l’interesse a ricorrere deve permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. Le spese sono compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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