Piano industriale portuale e adeguamento tecnico-funzionale: difetto di interesse del concessionario (TAR Toscana n. 1583 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano industriale approvato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale, che si limiti a condividere obiettivi di riqualificazione e di riconversione funzionale delle aree demaniali, ha natura programmatica e difetta di attuale lesività, sicché il concessionario non ha interesse a impugnarlo prima dell’indizione delle concrete procedure di affidamento. L’adeguamento tecnico-funzionale che estenda una funzione già prevista dal Piano regolatore portuale in aree adiacenti di fatto già adibite a tale destinazione costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 5, comma 5, legge n. 84/1994 e non richiede una variante. L’estensione della funzione cantieristica non arreca pregiudizio al concessionario che in quel settore già opera, né gli conferisce interesse a dolersi della corrispondente ritrazione della destinazione commerciale.

Il Fatto

La ricorrente gestisce nel porto di Livorno, in regime di concessione demaniale marittima, un cantiere per la costruzione e la riparazione navale nella zona della Darsena Calafati. Ha impugnato la delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale che approvava il Piano industriale elaborato da una società di consulenza e dava mandato di avviare le procedure per l’affidamento mediante bando pubblico delle aree delle Darsene Pisa e Calafati, con eventuali variazioni dello strumento urbanistico portuale.

Secondo la ricorrente, la delibera avrebbe anticipato la necessaria modifica del Piano regolatore portuale, imprimendo all’area una destinazione alla cantieristica da diporto non consentita, con una illegittima inversione procedimentale. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva delibera di adozione delle modifiche non sostanziali di adeguamento tecnico-funzionale, unitamente al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, deducendo che la trasformazione delle aree da commerciali a industriali richiedesse una variante e non un adeguamento, oltre a carenza istruttoria e illogicità. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso principale, chiarendo che il Piano industriale non sopprime la cantieristica navale: esso prevede la permanenza della funzione IA-1, che ricomprende la costruzione e riparazione su navi e yacht di lusso, dovendosi intendere per “nave” l’imbarcazione di qualunque natura superiore ai 24 metri in base all’art. 3, comma 1, lett. c-d, d.lgs. n. 171/2005. Non si localizza invece la cantieristica minore riconducibile alla funzione IA-2.

Le norme transitorie della scheda tecnica del Piano non qualificano la cantieristica come funzione temporanea: essa “continuerà” a permanere senza limite di cessazione predeterminato. Solo in via del tutto ipotetica si prevede che, in caso di ricollocazione delle attività, le superfici liberate siano destinate ai traffici di prodotti forestali. La riconversione verso la nautica di alta gamma è dunque astrattamente compatibile con le scelte strategiche del Piano e rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel rimodulare le tipologie di attività esercitabili entro la funzione ammessa.

La delibera impugnata, condividendo genericamente gli obiettivi del Piano, non vi dà immediata attuazione: il Piano è programmatico e privo di effetti innovativi, e la sua traduzione in atti lesivi potrà avvenire solo all’atto dell’impostazione delle gare, a partire dal 2027. Le procedure “ponte” non hanno riguardato l’area in concessione alla ricorrente. Il ricorso principale è pertanto inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato.

Quanto ai motivi aggiunti, l’adeguamento tecnico-funzionale estende la funzione IA-1 per circa 18.000 mq in aree adiacenti già adibite a tale funzione e per circa 5.800 mq verso l’Alto Fondale. Tale potenziamento non nuoce a chi in quel settore opera, né sussiste interesse a lamentare la ritrazione della destinazione commerciale. Nel merito, le modifiche non alterano i contenuti e gli obiettivi del Piano e rientrano nella fattispecie dell’adeguamento tecnico-funzionale delineata dall’art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, come confermato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le ulteriori censure avverso il Piano sono inammissibili per difetto di interesse e perché involgono il merito di scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili e comunque infondati; le spese sono integralmente compensate per la complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *