Autonoma impugnabilità della decisione di screening VAS e decadenza (TAR Trentino-Alto Adige n. 244 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce un provvedimento autonomo e dotato di rilevanza esterna, che conclude un sub-procedimento e produce un’immediata lesione della sfera giuridica del destinatario, a prescindere dalla sua inserzione nel più ampio procedimento di approvazione dello strumento urbanistico. Ne consegue che la decisione di esclusione dalla VAS deve essere impugnata entro il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione, anche quando il successivo provvedimento di approvazione del piano la richiami espressamente. La mancata impugnazione nei termini determina l’inoppugnabilità del provvedimento di screening e l’insindacabilità delle relative censure in sede di impugnazione dell’atto conclusivo. Restano irrilevanti, a tal fine, le doglianze sulla pretesa diversità di disciplina tra procedimenti di piano di interesse provinciale e procedimenti ordinari, così come la sopravvenuta conoscenza di elementi di fatto, ove non sorretta da prova.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista impugnava davanti al TAR Trentino-Alto Adige la delibera della Giunta provinciale con cui era stata approvata, d’ufficio, la modifica del piano urbanistico comunale finalizzata alla realizzazione di una nuova intersezione tra due strade statali e all’eliminazione di un passaggio a livello. Insieme all’atto conclusivo l’associazione censurava numerosi atti presupposti, tra cui la decisione di screening con cui il direttore dell’agenzia provinciale per l’ambiente aveva escluso la necessità della VAS.

La ricorrente contestava l’uso del procedimento d’ufficio in luogo di quello ordinario, la carenza di motivazione in ordine all’interesse provinciale dell’opera e il mancato svolgimento della valutazione ambientale strategica, lamentando in particolare il pregiudizio all’habitat di una specie protetta. La Provincia si costituiva chiedendo il rigetto, eccependo la tardività dell’impugnazione dello screening. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla scelta del procedimento d’ufficio. L’art. 54, comma 3, della legge provinciale n. 9/2018 consente alla Giunta di modificare d’ufficio i piani comunali nei casi dell’art. 53, comma 8, tra cui la localizzazione coordinata delle opere di interesse provinciale. Nel caso concreto l’opera coinvolge due strade statali e la linea ferroviaria, mentre la competenza sulle strade statali è trasferita alla Provincia; l’interesse non è dunque limitato al territorio comunale. Quanto alla motivazione, la delibera richiama gli atti presupposti e le relative documentazioni, e la motivazione per relationem è ammessa dalla giurisprudenza richiamata.

Anche la censura sulla violazione dell’art. 48 LGRL, relativa all’iniziativa del procedimento paesaggistico, è respinta: le modifiche d’ufficio comportano automaticamente l’adeguamento del piano paesaggistico e la commissione competente ha espresso parere positivo con la partecipazione di esperti in ecologia del paesaggio.

Il nucleo della decisione riguarda l’impugnazione dello screening. La ricorrente ne aveva dedotto la tardività della relativa impugnazione, eccepita dalla Provincia, sostenendo che solo con l’approvazione finale gli effetti ambientali sarebbero divenuti concreti, e chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte di giustizia UE.

Il TAR qualifica la decisione di esclusione dalla VAS come provvedimento autonomo e immediatamente lesivo, che chiude il sub-procedimento ambientale. Tale carattere deriva dall’art. 12 d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 17/2017, ed è confermato dai precedenti richiamati, tra cui le sentenze del medesimo Tribunale n. 57/2022 e n. 142/2024 e la decisione del Cons. Stato n. 9078/2022. Lo screening era stato pubblicato sul sito dell’agenzia e richiamato nella delibera pubblicata all’albo comunale: da tale pubblicazione decorreva il termine di decadenza. L’impugnazione tardiva rende inammissibile la censura.

La richiesta di rimessione pregiudiziale è respinta perché le questioni prospettate sono irrilevanti ai fini della decisione, essendo il carattere autonomo dello screening già sufficiente a fondare la decadenza; le regole processuali e i termini di impugnazione rientrano nell’autonomia degli Stati membri. La domanda di rimessione in termini è parimenti respinta per difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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