Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2809 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale avente efficacia di giudicato costituisce fonte vincolante dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla statuizione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali intervenuti. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’azione per il recupero coattivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’ente un termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 984/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2017/2018 fino al 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 20.6.2023.

L’Amministrazione ha corrisposto le sole somme per l’anno 2022/2023, lasciando insoddisfatta la restante parte della pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per complessivi euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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