Autonomia del procedimento amministrativo da quello penale e motivazione dell’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 555 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, il provvedimento comunale di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata per il solo fatto che sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera, essendo sufficiente l’accertamento e la descrizione dell’abuso. Il procedimento amministrativo di repressione dell’abuso e il procedimento penale sono reciprocamente autonomi: il dissequestro delle opere e la sentenza penale di prescrizione del reato non incidono sulla legittimità dell’ordine di demolizione né sul successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale. La notifica dell’ordinanza al legale rappresentante pro tempore della società esaurisce l’onere procedimentale, con la conseguenza che il ricorso proposto dal rappresentante subentrato oltre i termini è tardivo. L’appello che si limiti a riproporre i motivi di primo grado senza censurare la sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, sulla società amministrata all’epoca dal proprio legale rappresentante. All’esito del procedimento penale, la Corte d’appello aveva dichiarato di non doversi procedere per prescrizione del reato, revocando l’ordine di demolizione e disponendo il dissequestro delle opere. Successivamente il Comune aveva accertato l’inottemperanza e formalizzato l’acquisizione al patrimonio comunale.

Il nuovo amministratore della società, assumendo di aver appreso dell’acquisizione solo da un’ispezione ipotecaria, aveva impugnato davanti al TAR l’ordinanza e il provvedimento di acquisizione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e comunque infondato nel merito. Proposto appello, il C.G.A.R.S. è chiamato a pronunciarsi sulla tempestività dell’impugnazione e sulla dedotta incidenza del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cronologia procedimentale dagli atti di causa. L’ordinanza di demolizione era stata notificata al legale rappresentante allora in carica; quest’ultimo aveva proposto ricorso al TAR, respinto con sentenza non impugnata. La visura storica della società conferma che l’odierno appellante è stato nominato amministratore solo dopo tale vicenda. Il Comune, pertanto, aveva correttamente notificato l’atto al rappresentante pro tempore, che aveva esercitato il diritto di difesa. Anche accogliendo la tesi della conoscenza tardiva, il ricorso del 2018 risulta oltremodo tardivo.

Nel merito, la Corte ribadisce l’autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo. Il dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria e la prescrizione del reato non determinano l’illegittimità dell’ordinanza comunale; al più, il sequestro ne comporta un’inefficacia temporanea in relazione al differimento del termine per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro. La sentenza di prescrizione, non entrando nel merito dell’abuso, non produce alcuna ripercussione favorevole sul piano amministrativo, poiché i poteri dell’amministrazione non possono essere incisi da accertamenti resi in un processo al quale essa è rimasta estranea.

La Corte osserva inoltre che l’accertamento dell’inottemperanza è intervenuto oltre un anno e mezzo dopo il dissequestro, circostanza che conferma la piena operatività del potere sanzionatorio comunale. Le argomentazioni difensive incentrate sul solo dissequestro penale sono pertanto inconducenti.

Il Collegio condivide infine la statuizione del TAR sull’esclusione della motivazione rafforzata: il provvedimento di demolizione, anche se adottato a distanza di tempo, resta atto vincolato, motivato dal mero accertamento e dalla descrizione degli abusi, senza che il decorso del tempo imponga un onere argomentativo aggiuntivo a tutela dell’affidamento. L’appello è quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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