Abuso edilizio unitario e ordine di demolizione atto vincolato (Cons. Stato n. 28 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incidenza complessiva sull’assetto del territorio di un intervento edilizio composto da una pluralità di opere va valutata unitariamente, non potendosi scomporre una parte dell’intervento per negarne l’assoggettamento a sanzione demolitoria, giacché il pregiudizio deriva non dai singoli manufatti ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. L’errata indicazione della via di ubicazione del fabbricato abusivo integra una mera irregolarità, quando l’immobile sia identificabile in modo certo mediante gli estremi catastali, il titolo di proprietà e gli atti dell’istruttoria procedimentale. L’ordine di demolizione di opere realizzate senza permesso di costruire costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, non essendo ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Nel processo amministrativo il divieto di nova in appello non opera per il provvedimento impugnato e per i documenti che l’amministrazione è tenuta a depositare ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui il TAR Campania, sez. II, n. 17 del 2023 ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate su terreno di sua proprietà: un fabbricato composto da cinque corpi di fabbrica, per complessivi 845 mq, e una piscina in muratura.
Il primo giudice rilevava che le opere erano puntualmente identificate mediante i dati catastali e che, unitariamente considerate, avevano determinato una rilevante trasformazione del territorio, respingendo le censure procedimentali e motivazionali sul rilievo del carattere dovuto del provvedimento sanzionatorio. Propone appello il soccombente, articolando tre motivi; si costituisce il Comune resistente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dall’amministrazione in appello. Il divieto di nova di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. non riguarda il deposito del provvedimento impugnato e dei documenti correlati, trattandosi di adempimento doveroso ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., che legittima il giudice anche d’appello all’acquisizione d’ufficio (Cons. Stato, sez. V, n. 4733 del 2024).
Sul primo motivo, l’errata menzione della via non osta all’esatta identificazione dell’immobile: sono indicati gli estremi catastali, il titolo di acquisto del terreno e la descrizione analitica degli abusi, con riscontro nel verbale di sopralluogo e nella comunicazione di avvio del procedimento. L’appellante, d’altro canto, non ha allegato alcun dato oggettivo a sostegno dell’asserito rischio di confusione tra le proprie proprietà.
Quanto alla dedotta erroneità della valutazione unitaria, il provvedimento descrive un unico fabbricato di 845 mq. La circostanza che si componga di cinque corpi realizzati in tempi diversi non è incompatibile con l’unitarietà dell’intervento, connotato da identità funzionale e da un impatto altrettanto unitario sul regolare assetto del territorio. Il Collegio richiama il principio per cui non è possibile scomporre una parte dell’intervento per negare l’assoggettamento a sanzione (Cons. Stato, sez. II, n. 6180 del 2025; sez. VII, n. 1382 del 2025).
Anche accedendo alla tesi atomistica, le conclusioni non mutano. Il primo, il terzo e il quarto corpo costituiscono nuove costruzioni, destinate a esigenze stabili e permanenti (Cons. Stato, sez. II, n. 7589 del 2025; sez. IV, n. 6941 del 2025). Tettoia, bagno, deposito attrezzi e piscina modificano l’assetto del territorio e non possono qualificarsi come pertinenza urbanistica (Cons. Stato, sez. II, n. 7504 del 2025; per la piscina, sez. VII, n. 44 del 2024).
La mancanza del permesso di costruire rende il provvedimento sanzionatorio atto dovuto e vincolato, a prescindere dai profili dell’autorizzazione sismica e dell’accatastamento; la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha, del resto, natura confessoria. Il secondo motivo è infondato: le garanzie partecipative risultano rispettate e nessuna norma impone di differire il procedimento in caso di istanza di accesso. È infine inammissibile, ex art. 101 c.p.a., il richiamo alle censure di primo grado. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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