Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto: necessaria la prova di esecutività (TAR Abruzzo n. 508 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in quanto definisce il giudizio ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi previsti dall’art. 656 cod. proc. civ. Tale azione è ammissibile a condizione che il creditore fornisca la prova dell’esecutività del decreto, ovvero della mancata proposizione dell’opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione. L’onere probatorio grava sul ricorrente e la sua mancanza determina un incombente istruttorio, non già una declaratoria di inammissibilità immediata del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo nei confronti del Comune di Valle Castellana. Il decreto ingiuntivo imponeva all’ente locale il pagamento di una somma, successivamente ridotta per effetto di un adempimento parziale. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio. L’azione era finalizzata ad ottenere l’esecuzione coattiva del credito, in via diretta e senza necessità di un nuovo accertamento giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo. Ha richiamato la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che include tra i provvedimenti ottemperabili il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione. La natura di tale provvedimento è equiparata a quella della sentenza passata in giudicato, in quanto definisce il giudizio e risulta impugnabile solo nei limitati casi di revocazione o di opposizione di terzo.

La questione centrale riguardava la sussistenza dei presupposti processuali. Il Collegio ha osservato che il decreto ingiuntivo era stato notificato al Comune, con intimazione a pagare entro quaranta giorni. Tuttavia, è emersa una lacuna probatoria: non vi era prova in atti della mancata opposizione da parte del debitore e, quindi, della definitività ed esecutività del titolo. Tale condizione è stata ritenuta imprescindibile ai fini dell’azione di ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di produrre la documentazione attestante l’esecutività del decreto ingiuntivo entro un termine perentorio. Ha rinviato la causa a una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio. La decisione si fonda sull’esigenza di garantire che l’azione esecutiva sia fondata su un titolo effettivamente valido e definitivo, evitando di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di un ente pubblico in assenza dei requisiti legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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