Risarcimento da illegittima revoca incentivi: debito di valore e decorrenza dalla compensazione (Cons. Stato n. 7252 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per l’illegittima revoca degli incentivi alla produzione di energia è di natura extracontrattuale e il relativo debito è debito di valore. La rivalutazione monetaria spetta fisiologicamente, senza necessità di prova del maggior danno, unitamente agli interessi. Gli interessi al tasso legale e la rivalutazione decorrono dalle date dei singoli atti di recupero operati mediante compensazione, e non dalla successiva messa in mora, quando sia certo che i recuperi si siano esauriti entro un termine anteriore. La tecnica della perdita di chance non può surrogare la prova del nesso causale. Il giudice amministrativo non può supplire con la consulenza tecnica alle carenze probatorie imputabili alle parti.

Il Fatto

La società era titolare di un impianto di produzione di energia da biogas da discarica, ammesso a benefici incentivanti e destinatario di una convenzione di cessione con il gestore della rete. Dopo circa sei anni dall’ammissione, il Gestore dei servizi energetici revocò gli incentivi e chiese la restituzione delle somme versate, trattenendo per compensazione i ricavati della vendita dell’energia e i proventi dei certificati verdi. Il provvedimento è stato annullato in sede giurisdizionale con sentenza divenuta definitiva, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.

La società ha quindi agito per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. Il TAR ha accolto in parte la domanda, riconoscendo gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalla messa in mora e rigettando le poste ulteriori per difetto di prova. Entrambe le parti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appello incidentale del Gestore, pregiudiziale, è respinto. La colpa non è scusabile: il Gestore ha rivalutato in senso contrario quanto già delibato sulla base di una diversa interpretazione di una questione giuridica, senza nuovi dati fattuali. L’illegittimità dell’atto è coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento, che ha ricondotto il potere esercitato allo schema dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Quanto alla natura del credito, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 2033 cod. civ.: non vi fu alcun pagamento non dovuto, ma una compensazione unilaterale. La responsabilità resta aquiliana ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che la rivalutazione monetaria è dovuta in quanto componente del debito di valore.

L’appello principale è invece parzialmente fondato sul punto della decorrenza. Il TAR ha collocato gli interessi alla data della messa in mora del gennaio 2020, ma la Corte rileva che i recuperi sono avvenuti esclusivamente mediante compensazione e che l’attività dell’impianto è cessata al più tardi nel luglio 2015. Da quel momento il Gestore non ha potuto logicamente operare ulteriori compensazioni. Interessi e rivalutazione devono quindi decorrere dalle date dei singoli atti di recupero, note a entrambe le parti e non contestate.

Restano infondate le doglianze sul lucro cessante e sulla perdita di chance. Il nesso causale non è provato in modo rigoroso: tra revoca e chiusura intercorre un intervallo temporale non trascurabile, l’energia poteva essere venduta sul mercato e mancano scritture contabili idonee. La perdita di chance non può aggirare l’accertamento eziologico. Il deficit probatorio non è colmabile con una consulenza tecnica d’ufficio, che violerebbe gli artt. 2697 cod. civ. e 64, comma 1, c.p.a. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2033 c.c.

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