L’Autorità marittima non può sostituirsi all’ente tecnico sulla sicurezza PMR (C.G.A.R.S. n. 299 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri, la competenza al rilascio del provvedimento spetta all’Autorità marittima, mentre le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta sono attribuite all’ente tecnico dall’art. 4-ter del d.lgs. n. 45/2000. L’Amministrazione procedente è vincolata alle conclusioni dell’ente tecnico, ma conserva il potere di disattenderle quando le ritenga manifestamente irragionevoli o fondate su un travisamento dei fatti. Il sindacato esperibile è di legittimità e non di merito: non può tradursi in un controllo intrinseco delle valutazioni tecniche, né in una sostituzione della propria valutazione a quella dell’ente. Ove l’Amministrazione eserciti tale potere, è tenuta al rispetto del principio di adeguata motivazione, dovendo esplicitare le ragioni dell’eventuale difformità.

Il Fatto

Il certificato di sicurezza per una nave passeggeri impiegata sullo Stretto di Messina, rilasciato dalla Capitaneria di porto, conteneva la limitazione secondo cui l’unità non era adeguata al trasporto di persone a mobilità ridotta. L’ente tecnico aveva invece concluso per la piena conformità della nave ai requisiti della direttiva applicabile, senza prescrizioni.

La società armatrice impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che accoglieva il ricorso sul presupposto della competenza esclusiva dell’ente tecnico. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili proponeva appello, sostenendo che le verifiche dell’ente costituissero solo un segmento istruttorio e che l’Autorità marittima restasse titolare del potere di disattendere le relative conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’indirizzo già espresso dalla Sezione in ordine al riparto di competenze. L’art. 8 del d.lgs. n. 45/2000 attribuisce all’Autorità marittima il rilascio del certificato di sicurezza; l’art. 4-ter, comma quinto, del medesimo decreto assegna all’ente tecnico le verifiche di conformità delle navi alle prescrizioni in materia di persone a mobilità ridotta.

Da tale assetto deriva che l’Amministrazione competente al provvedimento finale è vincolata agli accertamenti dell’organo tecnico. Resta fermo il potere di disattenderne le conclusioni ove le ritenga manifestamente irragionevoli o basate su un travisamento dei fatti. Il controllo ammesso è di legittimità, non di merito: non può spingersi fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell’ente. Diversamente opinando, il potere dell’Autorità marittima in materia resterebbe un guscio vuoto.

Su questa base la sentenza di primo grado, che aveva accolto le censure per carenza di competenza, viene riformata. L’integrazione istruttoria disposta in appello ha evidenziato la presenza di personale adeguatamente specializzato per l’assistenza alle persone a mobilità ridotta, senza però che tale dato trovasse riscontro nella motivazione del provvedimento gravato.

Il Collegio ritiene quindi che il certificato difetti di adeguata motivazione. Non viene esplicitato alcun sindacato di legittimità sulla ragionevolezza delle conclusioni dell’ente tecnico, né sono esplicitate le dedotte inadeguatezze strutturali o l’inidoneità del personale. Il verbale della visita non ha valore provvedimentale, avendo portata endoprocedimentale. Ne deriva la conferma dell’annullamento degli atti, con diversa motivazione, per difetto di istruttoria e di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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