L’Autorità marittima non può sostituirsi all’ente tecnico sull’idoneità al trasporto delle PMR (C.G.A.R.S. n. 298 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri, la competenza all’emanazione dell’atto finale spetta all’Autorità marittima, mentre la verifica di conformità delle navi ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta compete all’ente tecnico, ai sensi degli artt. 8 e 4-ter del d.lgs. n. 45 del 2000. L’Autorità procedente è vincolata alle risultanze dell’accertamento tecnico, ma conserva il potere di disattenderle ove le ritenga manifestamente irragionevoli o basate su un travisamento dei fatti. Il suo controllo è di legittimità e non di merito: non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, ma può sindacarne la ragionevolezza, la logicità, la coerenza e l’attendibilità. Il diniego di idoneità al trasporto delle PMR deve quindi essere sorretto da una motivazione adeguata, che espliciti le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni dell’ente tecnico.
Il Fatto
La vicenda riguarda il certificato di sicurezza rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Messina per una nave ro-ro adibita al trasporto di passeggeri sullo Stretto. L’ente tecnico aveva concluso la visita di controllo dichiarando la nave pienamente conforme ai requisiti della direttiva comunitaria e proponendo il rinnovo del certificato. L’Autorità marittima, tuttavia, aveva rilasciato il certificato specificando che l’unità non era idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta, per inadeguatezza delle misure di gestione delle emergenze e per la presenza di barriere architettoniche.
La società armatrice impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che accoglieva il ricorso sul rilievo che l’ente tecnico è l’unico soggetto competente a stabilire l’idoneità del mezzo. Il Ministero e la Capitaneria proponevano appello, sostenendo che la verifica tecnica costituisce solo un segmento istruttorio e che l’Autorità marittima conserva il potere di disattendere le conclusioni dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la sussistenza dell’interesse alla decisione, indipendentemente dal decorso del termine di efficacia del certificato, in ragione della portata conformativa della sentenza sulla successiva attività amministrativa.
Nel merito, il Consiglio richiama il riparto di competenze delineato dagli artt. 8 e 4-ter del d.lgs. n. 45 del 2000: il certificato è rilasciato dall’Autorità marittima, mentre le verifiche di conformità alle prescrizioni per le persone a mobilità ridotta competono all’ente tecnico. Su questa base la Sezione aveva già precisato che l’Autorità competente all’adozione del provvedimento finale è vincolata alle verifiche effettuate dall’ente tecnico, fermo restando il potere di disattenderle ove le ritenga manifestamente irragionevoli o fondate su un travisamento dei fatti.
Il sindacato esperibile è dunque di legittimità e non di merito. L’Autorità non può ripetere gli accertamenti tecnici né sovrapporre la propria valutazione a quella dell’organo competente, perché così eserciterebbe un potere sostitutivo non previsto dal corpus normativo. Può invece controllare ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità delle conclusioni raggiunte; diversamente, il potere attribuitole in materia di sicurezza delle PMR resterebbe un guscio vuoto.
Applicando tali principi, il Consiglio riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la censura di carenza di competenza. L’istruttoria svolta in appello ha evidenziato la presenza di personale adeguatamente specializzato, ma non ha fatto emergere, nella motivazione del provvedimento, l’incidenza del mancato aggiornamento delle tabelle di armamento sulla sicurezza delle PMR. Il provvedimento impugnato risulta così non adeguatamente motivato: non esplicita il sindacato di legittimità sulle conclusioni dell’ente tecnico, né le inadeguatezze strutturali, né l’inidoneità del personale.
Ne discende che, se in astratto all’Amministrazione spetta il potere esercitato, in concreto essa è tenuta al rispetto del principio di adeguata motivazione. Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione risultano fondate e la sentenza appellata va confermata quanto all’annullamento, con diversa motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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